Ordinanza n. 33 del 2024 dibatt.

ORDINANZA N. 33

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente:

Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 11-A) di ritenere insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni dell’on. Carlo Fidanza, promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, sezione settima penale, con ricorso notificato il 20 novembre 2023, depositato in cancelleria il 20 novembre 2023, iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2023, fase di merito.

Visti l’atto di costituzione della Camera dei deputati, nonché gli atti di intervento di Santeria spa e A. P., e di Carlo Fidanza;

viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ammissibilità degli interventi depositate da Santeria spa e A. P., e da Carlo Fidanza;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

deliberato nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 novembre 2023 (reg. confl. poteri n. 5 del 2023), il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, sezione settima penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 11-A), si è affermato che le dichiarazioni rese sulla propria pagina Facebook dall’allora deputato Carlo Fidanza, in data 2 dicembre 2018, fossero state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorso è promosso nell’ambito di un processo penale a carico di Carlo Fidanza, deputato all’epoca dei fatti, citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, terzo comma, del codice penale;

che, in particolare, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook il 2 dicembre 2018 l’imputato affermava: «Siamo qui a Milano, in viale Toscana davanti a Santeria Social Club, locali dati in concessione al Comune di Milano dove il 13 dicembre si sarebbe dovuta aprire questa fantastica mostra: “porno per bambini”. Una mostra che, con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigu[e], non avrebbe fatto altro che legittimare la pedopornografia. Non ci fermiamo qua! Chiediamo di vigilare su quello che viene svolto nei locali che d[à] in concessione, ma soprattutto vogliamo difendere i bambini e la loro innocenza da questi pazzi che la vogliono violare»;

che la Camera dei deputati – su richiesta del Tribunale ricorrente ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) – il 18 gennaio 2023 ha deliberato che quelle dell’imputato sono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, diversamente, il Tribunale ricorrente reputa, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sulla portata dell’immunità ex art. 68, primo comma, Cost., che l’allora deputato Fidanza, esprimendo le opinioni extra moenia per cui è imputato, «non osservava alcun mandato parlamentare, bensì esercitava il proprio diritto di critica ai sensi dell’art. 21 Cost., la sussistenza dei cui limiti è tuttavia demandata all’esclusivo accertamento da parte dell’A.G.»;

che la Camera dei deputati, con la deliberazione impugnata, avrebbe invece precluso detto vaglio, privando il Tribunale di Milano «delle proprie prerogative giurisdizionali»;

che, per tutto ciò, il ricorrente chiede a questa Corte di «accertare e dichiarare che il sindacato delle opinioni espresse dal deputato Carlo Fidanza» per il quale pende il procedimento penale «spetta all’autorità giudiziaria e non alla Camera dei deputati», in quanto dette opinioni non sono state espresse nell’esercizio della funzione parlamentare;

che, per l’effetto, il Tribunale di Milano richiede altresì l’annullamento della deliberazione impugnata;

che questa Corte, con ordinanza n. 204 del 2023, ha ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto e ha dichiarato ammissibile il ricorso, in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto non fondato;

che, con un unico atto, sono intervenuti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, Santeria spa e A. P., persone offese costituite parte civile nel giudizio penale da cui trae origine il conflitto di attribuzione;

che gli intervenienti affermano di avere un interesse qualificato a intervenire nel presente giudizio, il cui esito «condiziona inevitabilmente il procedimento penale»;

che detti intervenienti hanno presentato istanza, ai sensi dell’art. 5 delle medesime Norme integrative, di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità dell’intervento;

che è altresì intervenuto nel presente giudizio Carlo Fidanza, imputato presso il Tribunale di Milano e deputato all’epoca dei fatti;

che anche il Fidanza ha presentato istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità dell’intervento; intervento che sarebbe ammissibile in quanto egli sarebbe «titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, quale imputato nel procedimento penale».

Considerato che nei giudizi per conflitto di attribuzione, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;

che questa Corte ha costantemente affermato che tale preclusione non opera quando l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito dello stesso (da ultimo, sentenza n. 227 del 2023 e ordinanza dibattimentale alla stessa allegata);

che in tali circostanze, ferma restando la valutazione sull’ammissibilità dell’intervento da parte di questa Corte, i terzi devono intervenire, stante il rinvio di cui all’art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con le modalità e nel termine perentorio di cui all’art. 4, comma 2, delle medesime Norme integrative;

che Carlo Fidanza, imputato nel giudizio penale pendente dinanzi al ricorrente Tribunale di Milano, ha depositato l’atto di intervento il 9 gennaio 2024;

che, quindi, il deposito è avvenuto dopo lo spirare del termine di venti giorni fissato da tali Norme integrative, decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, nel caso di specie avvenuta il 29 novembre 2023;

che, pertanto, l’intervento di Carlo Fidanza non è ammissibile in quanto tardivo;

che Santeria spa e A. P. hanno ritualmente e tempestivamente depositato l’atto di intervento il 4 dicembre 2023;

che gli intervenienti si sono costituiti parte civile, in qualità di persone offese, nel giudizio penale pendente dinanzi al ricorrente Tribunale di Milano;

che questa Corte, nel presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, è chiamata a valutare se spettasse alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni per cui Carlo Fidanza è imputato sono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, quindi, poiché la pronuncia di questa Corte è suscettibile di condizionare in via diretta e immediata l’esito o gli effetti del giudizio in cui gli intervenienti sono parte, incidendo sui loro interessi, è necessario che essi possano far valere le proprie ragioni;

che, alla luce di tali considerazioni, l’atto di intervento di Santeria spa e A. P. deve essere dichiarato ammissibile.

Visti gli artt. 4, 5 e 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l’intervento di Santeria spa e A. P. e non ammissibile l’intervento di Carlo Fidanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 febbraio 2024